Il Garante Privacy chiarisce i limiti d'uso di un solo cartello informativo in relazione a più telecamere. Il caso Hanako mette in luce gli obblighi su segnaletica, autorizzazione INL, la informazione ai lavoratori e la sicurezza tecnica accesso alle immagini
La videosorveglianza nei luoghi commerciali
L'installazione di sistemi di videosorveglianza è diventata una prassi comune negli esercizi commerciali, nei contesti di lavoro e in ogni ambiente che richieda la tutela di proprietà, persone o la sicurezza generale. Pur essendo diffuso, non sempre si rispettano le normative vigenti per l'installazione e utilizzo. I provvedimenti del Garante Privacy continuano a evidenziare errori ripetuti, che mostrano una scarsa attenzione alle normative GDPR e a quelle sui lavoratori.
Un errore comune è ritenere che un unico cartello informativo appeso in un punto visibile all'ingresso o in una posizione generica possa rappresentare sufficiente segnalazione per diverse telecamere distribuite in ambienti diversi. Il Provvedimento 167 del 12 marzo 2026 del Garante mette in luce il problema concretamente, permettendo di analizzare il tema nel contesto delle normative vigenti.
Normative applicabili alla videosorveglianza
Questo articolo presenta un riepilogo sistematico del quadro normativo applicabile, partendo dal GDPR fino alla Legge 300/1970 e al Codice Privacy, esaminando i tre distinti profili di violazione evidenziati dal provvedimento del Garante, e proponendo azioni pratiche di conformità.
Il trattamento dei dati personali
La videosorveglianza è considerata un trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 4 del GDPR, anche quando limitata alla visualizzazione in tempo reale senza registrazione. L'acquisizione di immagini che possono identificare una persona fisica costituisce un trattamento che rientra nell'ambito del GDPR.
Principi chiave dell'informativa
I principi centrali ai sensi dell'art. 5 del GDPR comprendono:
- Il principio di liceità, correttezza e trasparenza richiede che le informazioni siano trasparenti per l'utente. Devono esistere mezzi per informare il soggetto prima che entri in una zona sorvegliata.
- Il principio di minimizzazione dei dati, che impone che i contenuti acquisiti siano limitati a ciò che è necessario, con obbligo di indicare l'area interessata con chiarezza.
Linee guida dell'EDPB e obblighi di informazione
L'art. 13 del GDPR richiede che il titolare del trattamento fornisca al soggetto interessato, prima che i dati vengano raccolti, informazioni chiare, comprese: l'identità del soggetto, destinatari, i periodi di conservazione e i diritti. Questa richiesta di informazione anticipata assume particolare rilevanza nel contesto della videosorveglianza.
Linee Guida EDPB
Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha emanato le Linee Guida n. 3/2019, aggiornate nel marzo 2020, con l'obiettivo di fornire un'interpretazione sistematica del GDPR applicabile ai sistemi di videosorveglianza. Queste linee guida sono vincolanti per le autorità di controllo.
Informazioni a due livelli
Le Linee Guida prevedono due livelli d'informazione:
- Primo livello: posizionamento di un cartello visibile, vicino all'area sorvegliata, che elenchi le informazioni essenziali come: finalità, contatto del titolare, l'esistenza dei diritti del soggetto e i dati del Responsabile della Protezione Dati.
- Secondo livello: documento più dettagliato che include tutte le informazioni come richiesto dall'art. 13 del GDPR. Deve essere facilmente accessibile a tutti i soggetti interessati e reperibile in formato stampato o digitale.
Posizionamento del cartello informativo
Le Linee Guida EDPB sottolineano chiaramente l'importanza del posizionamento del cartello informativo. L'informativa deve essere posta vicino agli ambienti sorvegliati, a una distanza ragionevole rispetto ai luoghi ripresi, facilmente riconoscibile all'altezza degli occhi. L'utente deve poter stimare chiaramente l'area ripresa per modificare il proprio comportamento.
Ne consegue che il posizionamento fisico del cartello influisce direttamente sul rispetto delle norme. Un cartello postato in un punto non visibile prima dell'ingresso non soddisfa i requisiti normativi, soprattutto in presenza di più ambienti separati.
Controllo a distanza dei lavoratori
Il controllo a distanza dei lavoratori introduce una ulteriore complessità normativa. L'art. 4 della Legge 300/1970 richiede all'azienda di stipulare un accordo sindacale per installare sistemi di controllo a distanza. Se non si raggiunge un accordo sindacale, può richiedere un'autorizzazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Inserire telecamere anche in modi non deliberati in ambienti del lavoro richiede che i lavoratori siano informati preventivamente. Le informazioni devono comprendere l'uso e le conseguenze del controllo, in accordo con le normative del GDPR e con quelle sulle relazioni di lavoro.
Il raccordo del GDPR con le leggi lavorative è garantito dagli artt. 88 del GDPR e 114 del Codice Privacy. Si tratta di due livelli normativi per cui è richiesto ottenere approvazione dell'INL o accordi sindacali per assicurare la conformità completa.
