Il panorama globale delle tecnologie forensi
Il mercato mondiale delle tecnologie forensi sta accelerando grazie a tre fattori principali: gli investimenti nei laboratori scientifici, la crescente diffusione delle prove digitali e la necessità di individuare contenuti manipolati dall’intelligenza artificiale. Secondo il rapporto Forensic Technology Market, aggiornato il 19 ottobre 2026 da Fortune Business Insights, il valore globale era di 6,30 miliardi di dollari nel 2025, con previsioni di 6,67 miliardi nel 2026 e di 11,59 miliardi nel 2034, corrispondenti a una crescita media annua del 7,16 %.
Una precedente previsione, citata nelle comunicazioni di Axerta a novembre 2026, indicava 4,9 miliardi di euro nel 2023 e 8,6 miliardi entro il 2032, con un incremento complessivo di circa il 75 %. Le differenze tra le due proiezioni derivano dall’utilizzo di valute e orizzonti temporali differenti.
Nel 2025 il Nord America deteneva il 37,54 % del mercato globale, seguito dall’Europa con il 28,07 % e un valore stimato di 1,77 miliardi di dollari. Il comparto comprende analisi genetiche, tossicologia, biometria, strumenti di laboratorio e servizi specialistici. Per il 2026, Fortune Business Insights prevede che i servizi rappresentino il 68,66 % del mercato, mentre le analisi del DNA arriveranno al 38,26 % delle applicazioni, confermando che la digital forensics è una componente di un settore scientifico più ampio.
Il contesto italiano: leggi, decreti e responsabilità
In Italia, la normativa ha subito importanti aggiornamenti. Dal 30 settembre 2026 è in vigore il decreto legislativo 160/2026, che rafforza le norme sui reati commessi mediante intelligenza artificiale e introduce disposizioni per l’acquisizione di prove nei procedimenti civili. Parallelamente, la legge 132/2025, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, ha inserito nel codice penale l’articolo 612‑quater, dedicato alla diffusione illecita di contenuti generati o alterati con sistemi di AI.
L’articolo 612‑quater punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, senza consenso, diffonde immagini, video o voci falsificati mediante AI, in grado di ingannare sulla loro autenticità e di provocare un danno ingiusto alla persona rappresentata. La norma non rende illecito ogni contenuto sintetico, ma richiede accertamenti sulla natura del materiale, sulle modalità di diffusione e sugli elementi specifici previsti dalla fattispecie penale.
Il decreto legislativo 160/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. L’articolo 15 introduce nel decreto legislativo 231/2001 il nuovo articolo 25‑vicies, prevedendo per il reato di diffusione illecita di deepfake sanzioni pecuniarie da 200 a 700 quote e eventuali sanzioni interdittive, a condizione che ricorrano i presupposti della responsabilità dell’ente.
Inoltre, l’articolo 17 consente al giudice di ordinare l’esibizione di documenti relativi al funzionamento del sistema AI, inclusi registri delle attività, documentazione tecnica e informazioni sulla supervisione umana. L’articolo 18 introduce una presunzione del nesso causale, salvo prova contraria, quando il danno deriva dalla violazione degli obblighi previsti dal Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.
Obblighi di trasparenza dell’AI Act
Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 del Regolamento europeo 2024/1689, noto come AI Act. I fornitori devono rendere riconoscibili, mediante marcature leggibili dalle macchine, i contenuti generati artificialmente. Chi utilizza professionalmente sistemi di AI per diffondere deepfake è tenuto a informare il pubblico della natura artificiale dei materiali.
Per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, la Commissione europea ha fissato un termine differito al 2 dicembre 2026 per adempiere agli obblighi di marcatura e rilevabilità. Tuttavia, la trasparenza non sostituisce le verifiche forensi: l’assenza di un’etichetta digitale non garantisce l’autenticità del contenuto.
Le sfide forensi nella lotta ai deepfake
Nel contesto civile e nelle controversie di lavoro, chat, fotografie e registrazioni possono avere un peso determinante. L’articolo 2712 del codice civile stabilisce che le riproduzioni informatiche fanno piena prova dei fatti rappresentati quando la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità. La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 12794 del 13 maggio 2021, ha precisato che il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito; una contestazione generica non è sufficiente.
Quando il contenuto viene contestato, il giudice può comunque accertarne la conformità attraverso altri elementi probatori. La diffusione dei deepfake rende cruciale questa distinzione: contestare una registrazione perché “potrebbe essere stata creata con l’AI” non equivale a dimostrarne la falsificazione. Sono necessari elementi tecnici verificabili, valutati secondo le regole del procedimento.
Le tecnologie di riconoscimento dei deepfake analizzano anomalie visive, caratteristiche delle frequenze audio e tracce lasciate dai processi di generazione artificiale. Tuttavia, la loro affidabilità presenta limiti documentati. Uno studio pubblicato il 12 giugno 2026 sulla rivista Artificial Intelligence Review ha registrato una riduzione delle prestazioni del 10‑15 % quando i sistemi vengono applicati a dati differenti da quelli usati nei test.
Un’altra ricerca, sviluppata da Microsoft, Northwestern University e Witness e pubblicata nel 2026 su IEEE Intelligent Systems, ha introdotto un benchmark con oltre 50 mila contenuti per valutare i sistemi di rilevazione in condizioni più vicine a quelle reali. I risultati indicano che nessun singolo algoritmo è in grado di garantire una precisione superiore al 90 % in tutti gli scenari.
Per gli esperti forensi, questi risultati impongono una combinazione di strumenti automatici, analisi umana e verifica della provenienza del materiale. L’esame dei file originali, dei metadati, delle caratteristiche del segnale e dei dispositivi utilizzati per la produzione è fondamentale per stabilire se una registrazione sia stata manipolata.
Impatto delle minacce informatiche sul mercato forense
La crescita delle attività investigative si inserisce in un quadro di minacce informatiche documentato dalle autorità nazionali ed europee. La Relazione annuale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, presentata al Parlamento il 26 maggio 2026, registra 2 729 eventi cyber nel 2025, il 38 % in più rispetto all’anno precedente. Gli incidenti con impatto confermato sono stati 615, in aumento del 7 %.
Il rapporto Enisa Threat Landscape 2026, pubblicato il 22 settembre, conferma che il ransomware rimane una delle minacce con le conseguenze operative più gravi nell’Unione europea. La pubblica amministrazione è il settore più colpito, con il 32 % degli incidenti censiti.
Per le imprese, gli attacchi possono generare controversie assicurative, richieste risarcitorie e indagini interne. Ricostruire l’origine di un accesso abusivo o dimostrare l’integrità dei dati recuperati diventa essenziale per attribuire responsabilità e quantificare i danni, creando ulteriore domanda per servizi forensi avanzati.
Prospettive future e conclusioni
Il mercato delle tecnologie forensi, già valutato a 6,30 miliardi di dollari nel 2025, è destinato a superare gli 11 miliardi entro il 2034, trainato da una crescente complessità delle prove digitali e da normative più stringenti. In Italia, la sinergia tra leggi nazionali (legge 132/2025, decreto 160/2026) e obblighi europei (AI Act) sta creando un contesto in cui le imprese devono investire in sistemi di tracciamento, conservazione dei dati tecnici e competenze forensi interne.
La lotta ai deepfake richiederà un approccio ibrido: strumenti automatici sempre più sofisticati, ma supportati da analisi umane esperte e da una solida catena di custodia delle evidenze. Solo così sarà possibile garantire la validità delle prove in tribunale, proteggere i diritti delle persone e contenere i costi legati a controversie e frodi digitali.
In conclusione, il settore forense sta diventando un pilastro fondamentale dell’economia digitale, con ricadute dirette sulla sicurezza delle imprese, sulla trasparenza dei contenuti online e sulla capacità della giustizia di affrontare le sfide poste dall’intelligenza artificiale.
