Novità introdotte dal decreto 179/2026
Il 23 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 179/2026, che recepisce l’AI Act europeo e aggiunge specifiche garanzie per i lavoratori italiani. Il provvedimento completa il decreto 160/2026, in vigore dal 30 settembre, dedicato ai risarcimenti, alle responsabilità penali e all’uso di alcuni sistemi di AI da parte delle forze di polizia.
Per cittadini e lavoratori le novità si articolano su tre ambiti distinti: ottenere una spiegazione di una decisione automatizzata, chiedere l’accesso alle prove di un danno e segnalare una possibile violazione alle autorità competenti.
Controllo umano su decisioni lavorative
L’articolo 41 del decreto 179 vieta che una decisione definitiva sul rapporto di lavoro sia presa esclusivamente da un algoritmo. Deve intervenire una persona fisica con potere reale e autonomo di valutazione. La norma copre la costituzione, la modifica e la cessazione del rapporto, nonché le valutazioni delle prestazioni e i provvedimenti disciplinari.
Se un algoritmo assegna a un dipendente un punteggio basso e il responsabile delle risorse umane lo accetta meccanicamente, la decisione è nulla, così come il licenziamento. Anche il consenso del dipendente non può aggirare questa garanzia.
Diritti del lavoratore
Il lavoratore può chiedere una motivazione intelligibile della decisione, con indicazione dell’influenza esercitata dall’AI e dei principali parametri utilizzati. La risposta deve essere fornita da una persona fisica. Restano gli obblighi di informazione previsti dal GDPR e i diritti di accesso ai dati personali, ma non è garantito il diritto di ottenere il codice sorgente del programma.
Un limite importante riguarda la fase di ricerca e preselezione dei candidati: la nullità non si applica alle attività di screening automatizzato, quindi un curriculum scartato da un software non rende illegittima l’intera procedura di selezione.
Tuttavia, i sistemi di selezione sono soggetti alle norme sulla protezione dei dati e contro le discriminazioni, e sono classificati come ad alto rischio dall’AI Act europeo, con obblighi applicabili a partire dal 2 dicembre 2027.
Impatto sull’organizzazione del lavoro e sulla sicurezza
L’articolo 42 richiede di valutare l’impiego dell’AI anche alla luce degli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. L’impresa deve verificare se la nuova organizzazione comporti rischi da registrare nel Documento di valutazione dei rischi e deve informare e formare i dipendenti sulle misure di protezione.
Esempi pratici includono call center, magazzini o fabbriche dove l’AI ridistribuisce compiti, fissa priorità e suggerisce ritmi produttivi. Se questi sistemi aumentano pressione, stress, affaticamento o rischi per la sicurezza, l’obbligo di valutazione rimane.
Quando non è necessario riscrivere tutti i documenti
Non scatta un obbligo automatico di riscrivere ogni documento aziendale solo perché si utilizza un chatbot. Occorre valutare l’effetto concreto dei sistemi sulle attività e sulle persone.
Strumenti di risarcimento introdotti dal decreto 160/2026
Il decreto 160/2026, vigente dal 30 settembre 2026, facilita l’accesso alle prove e le azioni di risarcimento per danni causati dall’AI. Due sono gli strumenti principali.
Ordine di esibizione delle prove (articolo 17)
Nel contesto di una causa civile, il danneggiato può chiedere al giudice di ordinare alla controparte o a un terzo l’esibizione di prove pertinenti, quali:
- registri di funzionamento del software;
- documentazione sul sistema di gestione dei rischi;
- elementi tecnici e informazioni sulla supervisione umana.
La richiesta deve essere motivata da fatti che rendano verosimile il legame tra il risultato dell’AI e il danno lamentato. Il giudice limita l’ordine a quanto necessario e tutela i segreti commerciali.
Se la parte non rispetta l’ordine senza giustificazione, il giudice può considerare ammessi i fatti allegati dal richiedente, evitando un accesso indiscriminato ai dati aziendali.
Presunzione di responsabilità per violazione dell’AI Act (articolo 18‑20)
Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi dell’AI Act, il rapporto causale è presunto, salvo prova contraria. Ciò evita che il cittadino debba dimostrare ogni passaggio tecnico di un sistema che non può ispezionare.
La presunzione non implica automaticamente il risarcimento: restano da accertare i presupposti della responsabilità, il danno effettivo e gli obblighi specifici applicabili al caso.
Azioni contro l’assicuratore
Se esiste una polizza di responsabilità civile che copre il danno, il danneggiato può agire direttamente contro l’assicuratore, entro i limiti della copertura. Può inoltre chiedere al presunto responsabile se è assicurato; la risposta, con gli estremi della polizza, deve arrivare entro trenta giorni.
Questa richiesta non è condizione obbligatoria per avviare la causa, ma consente di ottenere rapidamente il risarcimento da chi ha stipulato la copertura.
Competenza territoriale e procedure per le persone fisiche
Per le persone fisiche che agiscono al di fuori di un’attività professionale, la legge riconosce la competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del danneggiato. Si tratta di uno dei nuovi strumenti processuali introdotti dal decreto 160/2026, non legato esclusivamente alla scadenza del 23 ottobre.
In sintesi, le norme italiane sull’intelligenza artificiale offrono:
- un obbligo di controllo umano su decisioni lavorative finali;
- diritti di spiegazione e accesso ai dati per i lavoratori;
- valutazioni di rischio per l’organizzazione del lavoro;
- strumenti processuali per ottenere prove e risarcimenti;
- presunzioni di responsabilità e possibilità di agire contro gli assicuratori.
Queste misure mirano a bilanciare l’innovazione tecnologica con la tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, garantendo trasparenza, responsabilità e protezione in caso di danni causati dall’intelligenza artificiale.
