Il 3 novembre 2026, a Lussemburgo, l’Avvocato Generale del Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea, Maciej Szpunar, ha espresso la sua opinione nella causa C‑250/25, nota anche come “Like Company contro Google”. Il caso rappresenta il primo giudizio di rilievo che coinvolge l’uso dei chatbot di intelligenza artificiale generativa e il rispetto dei diritti di stampa riconosciuti dal diritto d’autore europeo.

Il contesto: Google Gemini e la tecnologia Retrieval‑Augmented Generation

Il gruppo Alphabet, di cui fa parte Google Ireland Ltd., offre un servizio denominato Google Gemini. Si tratta di un chatbot basato su Large Language Models (LLM), reti neurali avanzate capaci di comprendere e produrre linguaggio naturale. Gli LLM vengono “addestrati” mediante l’elaborazione automatica di enormi quantità di testo, tra cui contenuti disponibili pubblicamente sul Web.

Una caratteristica distintiva di Gemini è l’uso della tecnologia chiamata Retrieval‑Augmented Generation (RAG), o “grounding”. Grazie al RAG, il modello può raccogliere informazioni in tempo reale dal Web, integrando i dati più recenti nelle sue risposte. Questo meccanismo è particolarmente utile quando l’utente richiede notizie aggiornate, poiché il chatbot “scrapa” articoli di stampa online per fornire risposte più accurate.

Come funziona il RAG

    • Il modello effettua una query al motore di ricerca interno.
    • Recupera documenti pertinenti, spesso articoli di giornale pubblicati di recente.
    • Integra i contenuti estratti nella risposta generata, citando o parafrasando le informazioni.

Il processo avviene in pochi secondi, rendendo difficile per gli editori monitorare e controllare l’utilizzo delle proprie opere.

Il ricorso di Like Company

Like Company, operatore ungherese di numerosi portali web, ha avviato un’azione legale contro Google presso il Tribunale Regionale di Budapest. L’azienda sostiene che gli articoli pubblicati sui propri siti siano protetti dal diritto di “press publishers” previsto dal diritto d’autore UE, che tutela l’“uso online” delle pubblicazioni di stampa.

Secondo Like Company, Google Gemini viola questi diritti poiché:

    • Recupera interi articoli o parti sostanziali senza autorizzazione.
    • Utilizza i contenuti per addestrare e migliorare il proprio modello, senza compensare gli editori.
    • Fornisce risposte che, pur non citando esplicitamente la fonte, sono basate su testi protetti.

Le richieste di Like Company

Le pretese dell’azienda includono:

    • Il riconoscimento della violazione dei diritti di stampa.
    • Il pagamento di danni per l’uso non autorizzato dei contenuti.
    • L’obbligo per Google di implementare meccanismi di filtraggio o licenza preventiva.

Le considerazioni dell’Avvocato Generale Szpunar

Nel suo parere, l’Avvocato Generale ha evidenziato diversi punti chiave:

    • Il recupero in tempo reale di contenuti protetti da parte di un chatbot può costituire una “riproduzione” ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE, soprattutto se il contenuto è riproposto nella risposta finale.
    • La tecnologia RAG, sebbene mirata a migliorare la pertinenza, non elimina la necessità di una licenza o di un’autorizzazione preventiva da parte dei titolari dei diritti.
    • Il criterio della “sostanzialità” è cruciale: anche estratti brevi ma informativi, quando combinati per produrre una risposta completa, possono violare il diritto di stampa.
    • Il giudizio dipenderà dal “contesto d’uso”: se il chatbot risponde a una query generica (“Cosa è successo oggi?”), l’uso è più probabile che sia considerato una violazione rispetto a una risposta basata su informazioni di pubblico dominio.

Il ruolo della licenza “text and data mining” (TDM)

Szpunar ricorda che l’UE prevede eccezioni per il text and data mining, ma queste sono limitate ai casi in cui l’attività di mining è “legittima” e non implica la diffusione di contenuti protetti. Poiché i chatbot Gemini non solo “scavano” dati ma anche li “presentano” agli utenti, la semplice eccezione TDM non si applica.

Implicazioni per i chatbot generativi

L’opinione dell’Avvocato Generale suggerisce una linea dura nei confronti dei fornitori di AI che non ottengono licenze adeguate. Le principali implicazioni includono:

    • Obbligo di implementare filtri per escludere contenuti protetti durante il recupero.
    • Possibile necessità di accordi di licenza collettiva con le organizzazioni di editori.
    • Maggiore trasparenza verso gli utenti, con indicazione esplicita della fonte dei dati utilizzati.
    • Rischio di sanzioni pecuniarie per violazioni ripetute, in linea con le nuove disposizioni del Digital Services Act.

Confronto con altri casi europei

Il caso C‑250/25 si inserisce in un panorama giuridico in evoluzione:

    • Nel caso “Scarlett” (C‑311/22), la Corte ha riconosciuto l’applicabilità dell’eccezione TDM per il training di modelli AI, ma ha sottolineato l’obbligo di non divulgare i contenuti originali.
    • Nel procedimento “Bertinelli” (C‑99/23), il giudice ha stabilito che la “riferimento” a brevi estratti non costituisce violazione se è necessario per la “critica o la recensione”.

Tuttavia, il modello di Gemini, che restituisce risposte quasi testuali, supera il limite di “breve citazione” e si avvicina a una replica sostanziale.

Prospettive future e raccomandazioni per gli editori

Di fronte a queste indicazioni, gli editori di stampa dovrebbero considerare:

    • Negoziare accordi di licenza con i fornitori di AI, garantendo compensi equi per l’uso dei contenuti.
    • Utilizzare tecnologie di watermarking digitale per tracciare l’uso dei propri articoli.
    • Partecipare attivamente ai consorzi di gestione collettiva per definire standard comuni di licenza per il data mining.
    • Monitorare costantemente le attività dei chatbot e segnalare eventuali abusi alle autorità competenti.

In conclusione, l’opinione dell’Avvocato Generale Szpunar segna una tappa fondamentale nella definizione dei limiti legali per i chatbot AI. La Corte di Giustizia dell’UE dovrà ora valutare se accogliere o meno le conclusioni dell’Avvocato Generale, ma il messaggio è chiaro: la “retrieval‑augmented generation” non è un’esenzione automatica dal rispetto dei diritti di stampa. Le parti coinvolte dovranno trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela del diritto d’autore, altrimenti rischiano sanzioni significative e un rallentamento dell’adozione dei sistemi di IA generativa in ambito informativo.