L’introduzione di nuove tecnologie all’interno delle forze dell’ordine si presenta sempre come una sfida tra progresso e tutela. In Italia, il decreto attuativo sull’intelligenza artificiale (AI Act) recepisce i principi UE in tema di sicurezza pubblica e introduce misure per la gestione di strumenti biometrici e di controllo tecnologico. La legge 132/2025 ha dato via libera a un quadro normativo per l’applicazione della Al (intelligenza artificiale) in ambito poliziesco, seguito da decreti attuativi che prevedono procedure specifiche e limiti all'uso di questi strumenti. Il 10 giugno 2026, il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il comunicato n. 177 con l'approvazione preliminare dei nuovi decreti legislativi. Tuttavia, non tutto è positivo.

I punti principali del decreto

Sul foglio sottoscritto, si legge della previsione di strumenti per la sicurezza urbana come la riconoscimento facciale da video e l’uso della Al per riconoscere possibili minacce in streaming. Il testo prevede l’esistenza di una autorizzazione da parte del prefetto o di organi specifici che devono verificare la compatibilità con le normative vigenti, in particolare il GDPR. I controlli tecnici devono garantire il rispetto della privacy e la tracciabilità dei dati raccolti, con particolare attenzione ai criteri di trasparenza e accountability.

Sono previste limitazioni formali, come la definizione di aree e tempistiche in cui è possibile utilizzare tali tecnologie. Tuttavia, il rischio sta proprio nell'assenza di un sistema indipendente di controllo costante. Molti esperti di privacy, tra cui avvocati esperti in compliance e protezione dei dati, osservano che la procedura di autorizzazione può essere facilmente bypassata, soprattutto in casi di emergenza. Inoltre, l’applicazione di Al potrebbe favorire l’isolamento o la discriminazione di gruppi vulnerabili, ad esempio con algoritmi bias che producono risultati non equi.

I rischi della normalizzazione tecnologica

La normativa, anche se strutturata, presenta una caratteristica cruciale: la sua attuazione potrebbe portare ad una normalizzazione della sorveglianza tecnologica. Il concetto di "sicurezza percepita" rischia di prendere il sopravvento su quella reale. Gli strumenti di analisi di persone o veicoli non risolvono né i problemi di illegalità né le cause profonde della delinquenza, ma introducono un nuovo sistema di controllo sociale.

Esempi di uso problematico in Europa

In diversi paesi europei, casi analoghi hanno già rivelato problemi. Ad esempio in Francia, l’uso della riconoscimento facciale da parte di polizie specializzate ha portato a diversi contenziosi. Un esempio riguarda il caso del manifesto "Basta con gli arresti ingiusti" diffuso su un social: in una protesta a Parigi del 2024, alcune persone sono state identificate e prese in carico per una falsa positività. L’algoritmo aveva confuso una persona per un presunto delinquente.

Un esempio più chiaro si ha in Irlanda del Nord, dove le forze di polizia hanno utilizzato un sistema di riconoscimento facciale che ha generato un'indagine formale per discriminazione. Il motivo? Il sistema aveva un tasso errato più elevato per alcune etnie e per le donne.

Che tipo di rischi introduce il decreto italiano?

    • Gli algoritmi non siamo mai neutrali – Sistemi di intelligenza artificiale sono costruiti su dati, e quei dati possono incorporare pregiudizi storico-culturali.
    • Sorveglianza di massa in tempo reale – Potrebbe portare a un monitoraggio capillare delle attività quotidiane.
    • Assenza di controlli democratici – Se le organizzazioni di controllo dipendono da autorità interne del sistema poliziesco, il rischio di uso abusivo è molto alto.
    • Rappresentazione di minaccia sociale – L’uso della Al potrebbe essere strumentalizzato per costruire un’immagine ideologica di pericolo sociale, che non ha basi reali.
    • Ritorno di immagini imbarazzanti – Se si accumulano grandi quantità di dati, aumenta il rischio di perdite di dati sensibili.

In Italia, dove già si è assistito a casi di abusi tecnologici in ambito civile e militare, il quadro normativo potrebbe rappresentare una base giuridica inespugnabile per un controllo di massa, se non sarà accompagnato da garanzie democratiche effettive.

Come evitare la trappola?

Per evitare una escalation incontrollata di potere di controllo tecnologico, è necessario che vengano introdotti meccanismi di controllo esterni e trasparenti, come:

    • Istituzione di un comitato parlamentare indipendente per revisioni annuali sull’efficacia e l'impatto sociale degli strumenti.
    • Adozione di una legislazione transnazionale per limitare l’esportazione e l’importazione di software di controllo non conformi ai diritti umani.
    • Obblighi di audit pubblici per le aziende fornitrice di algoritmi all’estero.
    • Formazione etico-sociale per gli operatori polizieschi, incentrata su privacy e limiti del tecnologico.
    • Pianificazione a livello locale per evitare una standardizzazione centralizzata della politica di controllo.

Questi passaggi non sono opzionali, ma parte integrante della governance tecnologica. La tecnologia non può essere l’unico strumento a disposizione per rispondere a complessi problemi sociali; deve essere utilizzata con criterio e con il pieno rispetto dei diritti individuali.