Le nuove tariffe doganali: cosa cambia dal 1 novembre 2026

Dal 1 novembre 2026, su tutti gli acquisti a distanza provenienti da Paesi extra Unione europea, si aggiunge una tariffa europea di gestione doganale di 2 euro per articolo. Questa si somma al dazio temporaneo di 3 euro, introdotto il 1 luglio 2026, che si applica a tutte le spedizioni il cui valore non supera i 150 euro.

Il risultato è che un ordine di pochi euro su piattaforme come Temu, Shein o AliExpress può vedere un incremento di prezzo di 5 euro o più, anche se il prodotto pesa pochissimo e arriva in una semplice busta.

I due oneri sono cumulabili: ad esempio, una maglietta e un orologio nello stesso pacco, entrambi sotto la soglia di 150 euro, generano 10 euro di prelievi doganali prima di aggiungere l’IVA.

Chi è il debitore dell’onere doganale?

Di regola, il debitore è il venditore, l’importatore o il suo rappresentante. Questi soggetti possono:

    • assorbire il costo e includerlo nel prezzo finale,
    • incorporarlo al prezzo di listino,
    • addebitarlo al consumatore al momento dell’acquisto.

La modalità scelta influisce sul prezzo finale mostrato su ciascun marketplace.

Perché l’Europa introduce queste misure?

Il nuovo regime nasce da una necessità di rendere controllabile un modello commerciale basato su miliardi di spedizioni individuali a bassissimo prezzo. Il database di sorveglianza doganale della Commissione europea mostra che le spedizioni di basso valore sono passate da 1,39 miliardi nel 2022 a 5,88 miliardi nel 2025.

Le statistiche indicano che la Cina è responsabile del 93 % del volume e del 78 % del valore delle spedizioni di e‑commerce a basso costo verso l’UE. Anche Stati Uniti, Regno Unito e altri Paesi terzi sono inclusi, ma il peso della filiera cinese è dominante.

Il modello precedente e i suoi limiti

Fino a poco tempo fa, gli acquisti di valore inferiore a 150 euro erano esenti da dazi, ma non dall’IVA. Questa franchigia favoriva l’invio di singoli articoli a pochi euro direttamente al consumatore europeo, creando un incentivo al frazionamento artificioso delle spedizioni e al sottovalutare il valore reale delle merci.

Il rischio non era solo fiscale: le autorità doganali dovevano comunque verificare la conformità di giocattoli, caricabatterie, cosmetici e altri prodotti. Nei controlli mirati del 2025, oltre il 60 % delle merci esaminate presentava non conformità, evidenziando gravi problemi di sicurezza e di rispetto delle normative.

Il nuovo quadro normativo: regolamento UE 2026/382 e delegati

Il regolamento UE 2026/382, entrato in vigore il 1 luglio 2026, ha abolito la franchigia sotto i 150 euro, sostituendola con un dazio di 3 euro per articolo, valido fino al 1 luglio 2028. Parallelamente, il nuovo “Union handling fee” di 2 euro per articolo è stato introdotto dall’articolo 20 del Codice doganale UE, regolamento 2026/2108, e specificato dal delegato 2026/2152 (pubblicato il 22 ottobre 2026).

La tariffa di gestione si applica anche alle vendite a distanza di valore superiore a 150 euro, affiancandosi ai dazi ordinari quando dovuti, e serve a finanziare controlli dei dati, analisi del rischio, infrastrutture e verifiche fisiche.

Definizione di “articolo” ai fini doganali

Un “articolo” non corrisponde necessariamente a un singolo pezzo fisico. Si basa sulla riga di classificazione doganale: merci con stessa tariffa, descrizione e, se rilevante, origine possono costituire un unico articolo. L’Agenzia delle Dogane italiana fornisce l’esempio seguente:

    • cinque magliette della stessa tipologia = 3 euro di dazio (una sola riga),
    • una maglietta + un orologio (classificazioni diverse) = 6 euro di dazio (due righe).

Con la tariffa di gestione di 2 euro per articolo, gli importi raddoppiano in base al numero di righe.

Calcolo pratico degli oneri

Esempio 1: cinque magliette della stessa categoria, ordine sotto 150 euro.

    • Dazio: 3 euro
    • Tariffa di gestione: 2 euro
    • Totale doganale: 5 euro

Esempio 2: una maglietta + un orologio (classificazioni diverse), ordine sotto 150 euro.

    • Dazio: 6 euro (3 euro per ciascuna riga)
    • Tariffa di gestione: 4 euro (2 euro per ciascuna riga)
    • Totale doganale: 10 euro

Questi importi sono a carico dell’operatore doganale, non rappresentano automaticamente un sovrapprezzo sul carrello. L’IVA e le eventuali commissioni private di sdoganamento vanno valutate separatamente.

Impatto sul prezzo finale al consumatore

Il consumatore paga il dichiarante doganale. Le piattaforme possono:

    • includere i costi doganali nel prezzo di listino,
    • mostrare i costi separatamente al checkout,
    • applicare un supplemento amministrativo tramite il corriere.

Un’offerta di “spedizione gratuita” non garantisce l’assenza di oneri doganali: spesso questi sono già incorporati nel prezzo del prodotto.

Il ruolo dell’IVA e dell’IOSS

Nei piccoli ordini gestiti tramite l’Import One Stop Shop (IOSS), il venditore incassa l’IVA al momento del pagamento online. Se il venditore addebita anche i 3 euro di dazio e i 2 euro di gestione, tali importi diventano parte del corrispettivo imponibile e sono soggetti all’IVA (22 % in Italia).

Se, invece, il dazio è pagato solo all’importazione e non è incluso nel prezzo, il trattamento può differire. Fuori dall’IOSS, con IVA all’importazione, i prelievi doganali entrano nella base imponibile, come specificato nell’addendum della Commissione europea sull’IVA (aggiornato al 6 ottobre 2026).

Esempio pratico: un onere doganale di 10 euro, soggetto al 22 % di IVA, porta a un costo finale di 12,20 euro.

Resi e rimborso della tariffa di gestione

L’articolo 20 del nuovo Codice doganale stabilisce che la tariffa di gestione UE non è rimborsabile, anche se il cliente restituisce la merce o la consegna fallisce. Tuttavia, le linee guida IVA prevedono la possibilità di recuperare l’IVA versata sulla tariffa attraverso la procedura di rimborso dell’importazione.

Per i venditori con alti tassi di reso, soprattutto nella moda, questo costo amministrativo residuo incide sui margini di profitto.

Conseguenze per le piattaforme di e‑commerce

Temu, Shein, AliExpress e altre piattaforme basate sul modello “low‑price, fast‑shipping” dovranno rivedere le proprie strategie di pricing. Le opzioni principali sono:

    • assorbire i nuovi costi e ridurre i margini,
    • incrementare i prezzi di listino per mantenere la redditività,
    • consolidare gli ordini per ridurre il numero di righe doganali (e quindi gli oneri),
    • spostare la logistica verso hub europei per evitare le piccole spedizioni extra UE.

Il cambiamento potrebbe anche accelerare la tendenza a creare magazzini di “fulfilment” all’interno dell’UE, riducendo la dipendenza da spedizioni singole dalla Cina.

La tassa italiana rimandata: cosa succede?

Il governo italiano aveva previsto una tassa aggiuntiva sui pacchi extra UE, ma la sua attuazione è stata posticipata in attesa di armonizzazione con le nuove norme UE. Con l’introduzione della tariffa di gestione di 2 euro, la pressione fiscale sul consumatore italiano è già aumentata, rendendo meno urgente il rinvio della tassa nazionale.

In futuro, se l’infrastruttura digitale doganale prevista per il 2028 sarà operativa, l’UE prevede di applicare le aliquote ordinarie anche alle merci di piccolo valore, eliminando il forfait di 3 euro. A quel punto, le autorità nazionali potranno rivalutare la necessità di ulteriori imposte locali.

Prospettive a medio‑termine

Le previsioni indicano che, entro il 2030, la quota di pacchi extra UE sotto i 150 euro potrebbe ridursi del 30 % grazie a:

    • magazzini di distribuzione in Europa,
    • maggiore consapevolezza dei consumatori sui costi aggiuntivi,
    • politiche di “green shipping” che favoriscono spedizioni consolidate.

Nel frattempo, i consumatori dovranno prestare attenzione alle condizioni di vendita, verificare se il prezzo mostrato include già le tariffe doganali e considerare l’impatto dell’IVA sui costi finali.

Conclusioni

Le nuove tariffe di 2 euro per gestione e 3 euro per dazio rappresentano una svolta per l’e‑commerce transfrontaliero. Il calcolo degli oneri dipende dalla classificazione doganale, non dal numero di colli, e può variare da 5 a 10 euro per ordini di piccola entità. Il debitore è generalmente il venditore, che può decidere se assorbire o trasferire il costo al consumatore.

Il cambiamento è motivato dalla necessità di controllare un flusso enorme di spedizioni a basso valore, prevalentemente provenienti dalla Cina, e di garantire la sicurezza dei prodotti importati. Le piattaforme dovranno adeguare le proprie strategie di pricing e logistica, mentre i consumatori dovranno valutare attentamente i costi totali, inclusi IVA e possibili commissioni di sdoganamento.

Con l’ulteriore evoluzione del sistema digitale doganale prevista per il 2028, il panorama delle piccole importazioni potrebbe cambiare ancora, ma per ora le due nuove tasse rappresentano il nuovo standard da tenere in considerazione per ogni acquisto extra UE.