Il nuovo quadro normativo: decreto legislativo 176/2026
Il 22 ottobre 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo 176 del 25 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre. Il testo recepisce la direttiva europea 2024/1799 sul diritto alla riparazione e si inserisce nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) con un nuovo titolo dedicato alla riparazione e una serie di ritocchi alla disciplina della garanzia legale.
L’autorità di controllo è l’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), che può irrogare sanzioni in caso di violazione. Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) è il punto di contatto con Bruxelles e curerà l’osservatorio nazionale sulla riparazione.
Nel decreto sono distinte due figure fondamentali: il fabbricante, soggetto all’obbligo di riparare, e il venditore, che resta il referente per la garanzia legale.
Cos’è il diritto alla riparazione e a chi si applica
Il diritto alla riparazione è l’insieme di obblighi che la direttiva UE impone ai produttori di alcuni beni, imponendo la riparazione su richiesta del consumatore anche dopo la scadenza della garanzia. In Italia le regole sono operative dal 22 ottobre 2026, mentre le modifiche alla garanzia si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026.
La direttiva, datata 13 giugno 2024, doveva essere recepita entro il 31 luglio 2026. L’Italia ha completato il recepimento con quasi tre mesi di ritardo, ma le disposizioni transitorie del decreto consentono l’applicazione delle nuove tutele anche ai contratti firmati dal 31 luglio in poi.
Il testo ufficiale è consultabile su Normattiva; la direttiva originale è disponibile su EUR‑Lex.
Prodotti coperti dal diritto alla riparazione
- Lavastoviglie, lavatrici con lavasciuga e asciugabiancheria;
- Frigoriferi e altri apparecchi di refrigerazione;
- Display elettronici (televisori e monitor);
- Aspirapolvere (con limitazioni legate al regolamento ecodesign);
- Smartphone e tablet;
- Server e dispositivi di archiviazione dati;
- Articoli alimentati a batteria: monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita;
- Altri beni con “specifiche di riparabilità” indicate nell’allegato II‑decies del Codice del consumo.
L’elenco sarà aggiornato con ulteriori decreti del MIMIT. Inoltre, dal 2027 il regolamento europeo sulle batterie obbligherà la sostituibilità da parte dell’utente.
Obblighi e facoltà del fabbricante
L’articolo 127‑quinquies del Codice del consumo impone tre doveri principali al fabbricante:
- Riparare il bene su richiesta del consumatore, a titolo gratuito o a prezzo ragionevole, entro un tempo ragionevole dal momento in cui ne prende possesso;
- Vendere ricambi e attrezzi a un prezzo “che non scoraggi la riparazione”;
- Pubblicare su un sito ad accesso libero i prezzi indicativi delle riparazioni più comuni.
Due facoltà sono previste:
- Fornire un bene sostitutivo per la durata dei lavori (gratis o a costo ragionevole);
- Offrire un prodotto ricondizionato quando la riparazione è impossibile, in tal caso l’obbligo di riparare cade.
Se il marchio non ha sede nell’UE, la responsabilità ricade sul rappresentante autorizzato nell’Unione, poi sull’importatore e, infine, sul distributore. Il fabbricante può esternalizzare i lavori a terzi, ma la responsabilità rimane inalterata.
Estensione della garanzia di 12 mesi
La garanzia legale si estende di 12 mesi una sola volta, solo se il difetto si manifesta durante la garanzia legale e il consumatore opta per la riparazione anziché la sostituzione. Questo è previsto dal nuovo comma 1‑bis dell’articolo 133. Il venditore deve informare il cliente della scelta e dell’estensione prima di intervenire.
Gli articoli 135‑bis e 135‑ter, modificati dal decreto, richiedono al venditore di riparare o sostituire senza costi, entro tempi ragionevoli e con disagi minimi. Il negozio può prestare un apparecchio sostitutivo, anche ricondizionato, e su esplicita richiesta del consumatore può sostituire il bene con un ricondizionato.
Importante: l’estensione riguarda il rimedio fornito dal venditore in garanzia. Una riparazione pagata dal consumatore dopo la scadenza della garanzia legale non fa scattare l’allungamento di 12 mesi.
Nuove definizioni di conformità e diritti dei riparatori
L’articolo 129 è stato modificato per includere esplicitamente “durabilità” e “riparabilità” nella definizione di conformità del prodotto. Un bene incollato in modo da non poter essere aperto, pur promettendo una lunga durata, può ora essere contestato.
I produttori non possono impedire la riparazione mediante clausole contrattuali o tecnologie hardware/software, salvo motivi legittimi come la tutela della proprietà intellettuale.
Inoltre, i laboratori di quartiere e i riparatori indipendenti possono utilizzare ricambi originali, di seconda mano, compatibili o ottenuti con la stampa 3D, purché rispettino le norme di sicurezza e di proprietà intellettuale.
Due regole chiave completano il quadro:
- Il fabbricante non può rifiutare di riparare perché il prodotto è stato già aperto (“sigillo rotto” non è più valida);
- Il consumatore può rivolgersi a qualsiasi riparatore di sua scelta, senza obbligo di passare per la rete ufficiale.
Alcuni marchi, come Fairphone, hanno già adottato un approccio aperto, progettando dispositivi facilmente smontabili e compatibili con sistemi operativi alternativi.
Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione
L’articolo 127‑quater introduce il “modulo europeo di informazioni sulla riparazione”. I riparatori possono fornirlo, ma non sono obbligati. Quando lo consegnano, deve essere gratuito e su supporto durevole (email o PDF). Il modulo deve contenere:
- Identità del riparatore e sede;
- Descrizione del bene, del difetto e del tipo di intervento;
- Prezzo o metodo di calcolo con prezzo massimo;
- Tempi di esecuzione;
- Eventuale apparecchio in prestito;
- Luogo di consegna e servizi accessori (ritiro, trasporto);
- Durata di validità del preventivo.
Il cliente deve ricevere il modulo prima di firmare il contratto di riparazione.
