La relazione tra intelligenza artificiale generativa e diritti d'autore è giunta per la prima volta davanti al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea (TJUE). Il giudice generale Maciej Szpunar ha proposto di dichiarare che, in determinate circostanze, i chatbot possono violare i diritti delle redazioni giornalistiche, soprattutto quando recuperano e riutilizzano in tempo reale articoli di stampa online per formulare le risposte agli utenti.

Il primo caso di IA generativa al TJUE

Le conclusioni del giudice generale specificano in quali situazioni il processo di recupero delle notizie costituisce una violazione dei diritti delle redazioni. Si tratta del primo caso relativo all'IA generativa che raggiunge il più alto tribunale europeo. La questione proviene da un tribunale ungherese che ha posto quesiti preliminari al TJUE, chiedendo un'interpretazione uniforme del diritto d'autore nell'era digitale.

Origine della disputa

Il contenzioso nasce da una denuncia presentata da Like Company, operatore ungherese di diversi portali web, contro Google Ireland Ltd. (parte del gruppo Alphabet). Like Company ha chiesto la protezione dei propri articoli mediante i diritti connessi al diritto d'autore riconosciuti alle “redazioni giornalistiche” per l’uso online delle loro pubblicazioni.

Google Gemini e la tecnologia di recupero in tempo reale

Google Gemini è un chatbot di intelligenza artificiale generativa che interagisce con gli utenti via testo o voce. Si basa su modelli linguistici di grandi dimensioni, reti neurali in grado di “comprendere” e generare linguaggio naturale grazie all’analisi automatizzata di enormi quantità di testo.

Una delle caratteristiche distintive di Gemini è la cosiddetta generazione aumentata da recupero (Retrieval‑Augmented Generation, RAG). Questa tecnologia consente al modello di raccogliere informazioni dal Web in tempo reale, migliorando la precisione e l’attualità delle risposte. In pratica, il chatbot può estrarre articoli di stampa disponibili online per rispondere a domande su fatti recenti.

Il litigio Like Company vs. Google

La domanda ungherese è stata depositata presso il Tribunale Generale dell’Estradario di Budapest. Like Company sostiene che Google abbia utilizzato i propri articoli sia per addestrare i modelli di Gemini sia per riprodurli e renderli disponibili al pubblico attraverso il chatbot, tra il 13 giugno 2023 e il 31 maggio 2024.

Le quattro questioni prejudiziali

Il tribunale ungherese ha sospeso il procedimento e ha posto al TJUE quattro quesiti preliminari, introducendo così la discussione sul rapporto tra IA generativa e diritto d'autore. Le prime due domande riguardano il training dei modelli: se l’uso di articoli di stampa per addestrare un modello rientri nel diritto esclusivo di riproduzione delle redazioni, oppure se sia consentito in base all’eccezione di mining di testi e dati prevista dal diritto dell’Unione.

Le altre due domande si riferiscono alle risposte generate dal chatbot: se queste possano configurare una violazione del diritto di riproduzione o del diritto di messa a disposizione del pubblico riconosciuti alle redazioni.

Posizione del giudice generale sul training

Il giudice Szpunar consiglia di dichiarare inadmissibili le due questioni sul training, ritenendo che non vi siano prove che gli articoli di Like Company siano stati effettivamente usati per addestrare Gemini. Aggiunge inoltre che l’addestramento di un modello non costituisce una forma di “uso online” di pubblicazioni di stampa, rendendo quindi le questioni ipotetiche.

L'eccezione per la mining di testi e dati

Nonostante la decisione di scartare le questioni sul training, il giudice fornisce una regola generale: è consentito utilizzare liberamente opere protette da diritto d’autore per addestrare modelli di IA, avvalendosi dell’eccezione relativa alla mining di testi e dati. Tale eccezione è intesa a bilanciare la necessità di innovazione tecnologica con la tutela degli interessi dei titolari di diritti.

Le risposte del chatbot al centro del dibattito

Szpunar raccomanda che il tribunale si concentri sulle questioni relative alle risposte del chatbot, poiché queste sono rilevanti per il procedimento principale. Egli suggerisce che il diritto della redazione può essere violato quando il chatbot recupera una pubblicazione dal sito della redazione, la riutilizza per generare una risposta e la fornisce all’utente.

Cosa tutela il diritto delle redazioni giornalistiche

Il giudice sottolinea che tale diritto non protegge i semplici fatti riportati negli articoli, ma soltanto la forma di espressione specifica adottata dalla redazione. L’obiettivo è tutelare l’investimento necessario alla creazione dell’articolo, senza concedere ai giornalisti un monopolio sulla notizia stessa.

Due fattori per valutare la violazione del diritto di riproduzione

Secondo la sua opinione, la valutazione dipende da due elementi:

    • Se il chatbot ha avuto accesso alla pubblicazione in modo illecito, ad esempio eludendo misure tecniche di protezione come paywall o altre barriere.
    • Se la risposta fornita si limita a descrivere i fatti dell’articolo o, al contrario, riutilizza in modo riconoscibile la forma di espressione dell’opera originale, al punto da rendere superfluo per l’utente l’accesso al documento originale.

Il diritto di messa a disposizione del pubblico

Il giudice afferma che, in linea generale, questo diritto è violato quando la forma di espressione dell’articolo è sistematicamente riconoscibile nelle risposte del chatbot, secondo i criteri sopra descritti. In tal caso, il chatbot agisce come un nuovo canale di distribuzione non autorizzato.

Responsabilità del fornitore del chatbot

Infine, la proposta di Szpunar estende la responsabilità al fornitore del chatbot. Il provider è responsabile degli usi illeciti delle pubblicazioni di stampa in due scenari:

    • Quando tali usi sono intrinseci al modello di business del servizio.
    • Quando il provider non ha implementato misure credibili ed efficaci per prevenire tali violazioni.

Queste considerazioni aprono la strada a possibili obblighi di compliance per le aziende che offrono servizi basati su IA generativa, imponendo l’adozione di sistemi di filtraggio, licenze specifiche o altre soluzioni tecniche volte a rispettare i diritti delle redazioni giornalistiche.

Prospettive future

Il caso rappresenta un punto di svolta per l’armonizzazione normativa in Europa, dove la crescente diffusione dei chatbot solleva interrogativi su come bilanciare l’innovazione con la protezione della proprietà intellettuale. Le decisioni future del TJUE avranno un impatto significativo su tutti gli attori del mercato digitale, dai grandi gruppi tecnologici alle piccole testate giornalistiche.

In conclusione, il dibattito evidenzia la necessità di regole chiare e di strumenti di gestione dei diritti che consentano sia lo sviluppo dell’IA generativa sia la tutela efficace delle opere giornalistiche, evitando che i chatbot diventino veicoli di violazioni sistematiche del diritto d’autore.