Il DDL Irto propone l’istituzione di sezioni specializzate in materia digitale presso tribunali e corti d’appello già sedi delle sezioni impresa. La riforma mira a gestire le controversie relative a software, cloud, dati, piattaforme e intelligenza artificiale. Rimangono però aperti importanti nodi su formazione, risorse e riparto delle competenze.
Un fenomeno costante
Da quasi vent’anni mi occupo di controversie nate dall’economia digitale. Tra queste, spiccano contratti falliti, interruzioni di servizi cloud senza preavviso e danni causati da sistemi di intelligenza artificiale. In tutti i casi ho visto il medesimo problema: magistrati con una solida preparazione legale, ma non in grado di gestire correttamente le complessità tecnologiche coinvolte.
Questi giudici non hanno la conoscenza specifica sull’informatica, sulle architetture dei dati e sui modelli contrattuali propri del settore tecnologico, che la formazione tradizionale della magistratura non prevede.
Un disegno di legge innovativo
Per questo motivo ho accolto con entusiasmo la partecipazione al DDL Irto, depositato al Senato dal senatore Nicola Irto. La proposta mira a istituire sezioni specializzate in materia digitale nell’ambito del sistema giudiziario ordinario. Tale iniziativa richiede attenzione, poiché interessa una nicchia che chi lavora nell’ambiente digitale conosce bene: la distanza tra la velocità di creazione di controversie tecnologicamente complesse e la lentezza del sistema giudiziario nello sviluppare i mezzi per affrontarle.
La base normativa
Il disegno di legge si basa sull’articolo 102 della Costituzione, che permette l’istituzione di sezioni specializzate senza la creazione di giudici speciali. Il DDL Irto si appoggia sul modello delle sezioni impresa, istituite in base al decreto legislativo 168 del 2003. Questa scelta permette di evitare la costruzione di nuove strutture ed usare i tribunali già esistenti.
Se attuata, la riforma comporterebbe l’istituzione di sezioni dedicate esclusivamente alla trattazione di controversie in cui la prestazione digitale rappresenta la parte centrale della domanda.
Queste sezioni gestirebbero contesti specifici, come la fornitura e lo sviluppo di software, i servizi cloud, l’integrazione di sistemi informatici, la gestione dei dati, le piattaforme digitali e i contratti concernenti contenuti digitali. Si includerebbero esplicitamente anche questioni legate all’intelligenza artificiale, seguendo la definizione dell’AI Act europeo.
Formazione e specializzazione
Il DDL chiarisce che i giudici assegnati a queste sezioni dovranno possedere competenze specifiche in materia civile, commerciale e processuale. La formazione iniziale e permanente sarà affidata alla Scuola superiore della magistratura, all’interno dei 120 giorni successivi all’entrata in vigore. Questo aspetto mi sembra cruciale, poiché una specializzazione nominale senza una formazione adeguata risulterebbe inutile.
Un’economia in forte crescita
Stime fornite nel documento allegato al disegno di legge evidenziano come il rapporto digitale sia ormai strutturale nel sistema economico. Nel 2025, il 68,1% delle imprese italiane con almeno dieci addetti acquistava servizi cloud avanzati o intermedi; il 16,4% utilizzava almeno una tecnologia di intelligenza artificiale, percentuale che sale al 53,1% nelle grandi imprese.
Questo dati significativi sottolineano che il volume di controversie legate al digitale è già consistente e destinato ad aumentare. La mancanza di una gestione specializzata comporta decisioni spesso inefficaci, tempi di giudizio prolungati e interpretazioni fuori contesto dei contratti.
Confronti internazionali
La proposta non parte da zero, ma si basa su esperienze internazionali consolidate. In Gran Bretagna, la Technology and Construction Court funziona da anni con successo. In Cina, le Internet Courts gestiscono casi con velocità doppia rispetto ai tribunali tradizionali. A Singapore si sta per attivare una Digital Economy Specialise List.
Aspetti critici
Tuttavia, alcune questioni necessitano di una particolare attenzione nel corso del dibattito parlamentare. Innanzitutto, si dovrà chiarire la coordinazione con la legge 132 del 2025 sull’intelligenza artificiale, che ha già attribuito alle sezioni imprese le controversie sui sistemi di AI. La definizione tra “prevalente” e “accessorio” spesso sarà ambigua, generando problemi di competenza da risolvere caso per caso.
Rimane anche la questione della mancanza di risorse: istituire sezioni specializzate con giudici adeguatamente qualificati senza nuove risorse implica una programmazione estremamente precisa da parte del CSM. Altrimenti, il rischio è che la specializzazione resti solo formale.
Conclusione
La riforma, così come è progettata, rispetta l’ordine giuridico esistente e presenta una logica coerente. Se il dibattito parlamentare potrà migliorare le disposizioni riguardanti la formazione e definire chiaramente i criteri di competenza congiunta alle sezioni imprese, potremo assistere a una soluzione strutturale a un problema che affligge il settore da anni.
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