La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha reintrodotto il meccanismo dell’iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal primo gennaio 2026 al 30 settembre 2028, sostituendo i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

Il beneficio consiste in una variazione in diminuzione del reddito da operare in dichiarazione dei redditi. Tra i beni immateriali agevolabili figurano esplicitamente i software, le piattaforme e le applicazioni di intelligenza artificiale elencate nell’Allegato V alla legge.

Il decreto interministeriale attuativo MIMIT-MEF del 4 maggio 2026 ha tuttavia confermato l’esclusione dei software fruiti in modalità cloud/SaaS, riservando il beneficio ai soli beni acquisiti in proprietà o in licenza d’uso pluriennale e dunque ammortizzabili secondo i principi contabili.

Il presente contributo analizza l’ambito oggettivo dell’agevolazione, la distinzione operativa tra software ammortizzabile e canone SaaS, le aliquote di maggiorazione, gli obblighi procedurali GSE e i profili di cumulabilità.

L’art. 1, commi 427-436, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha reintrodotto nel sistema tributario italiano il meccanismo dell’iper-ammortamento, già noto nella sua prima versione alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). La norma consente ai titolari di reddito d’impresa di portare in deduzione, ai fini IRPEF/IRES, quote di ammortamento e canoni di leasing calcolati su un costo di acquisizione “maggiorato” rispetto a quello effettivamente sostenuto.

Caratteristiche sull’ambito applicativo

A differenza delle agevolazioni previste da Transizione 4.0 e Transizione 5.0 — che venivano concesse sotto forma di crediti d’imposta compensabili in F24 — il nuovo iper-ammortamento è una maggiorazione ai soli fini reddituali, fruibile esclusivamente in sede dichiarativa come variazione in diminuzione del reddito imponibile.

    • Ne consegue che l’agevolazione produce effetti concreti solo in presenza di un reddito imponibile capiente nell’esercizio di riferimento o in quelli successivi.

Sul piano soggettivo, l’agevolazione spetta a tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato), purché le strutture produttive interessate siano ubicate nel territorio dello Stato; sono escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive.

Scadenza e investimenti agevolati

Sul piano temporale, l’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati — secondo le regole di competenza di cui all’art. 109, co. 1 e 2, TUIR — dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il decreto attuativo ha precisato che rientrano nel perimetro anche gli investimenti avviati nel 2025 e completati nel 2026, nel rispetto delle ordinarie regole di effettuazione degli investimenti.

Da segnalare, infine, che con l’art. 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 è stato eliminato il requisito di origine UE/SEE che la L. 199/2025 aveva originariamente previsto per i beni degli Allegati IV e V, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026. La modifica ha sensibilmente ampliato la platea dei fornitori tecnologici potenzialmente idonei.

Elenco dei beni immateriali agevolabili

L’Allegato V alla L. 199/2025 — che aggiorna e sostituisce il previgente Allegato B alla L. 232/2016 — individua le tipologie di beni immateriali ammesse all’iper-ammortamento. Tra le categorie di maggiore interesse applicativo per il tessuto imprenditoriale figurano i software, i sistemi e le piattaforme connessi all’intelligenza artificiale, con due distinte previsioni:

    • La lett. o) dell’Allegato V: contempla «software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence &machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto».
    • La lett. p) dell’Allegato V: include i «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem)».

Requisiti tecnici e funzionali

Il dato normativo è chiaro nell’individuare come requisito funzionale il collegamento del software AI alla trasformazione tecnologica del processo produttivo. Non è dunque sufficiente la mera qualificazione del prodotto come «AI-powered»: il software deve essere strumentale alla produzione, al controllo della qualità o alla manutenzione predittiva dell’impianto, e deve soddisfare i presupposti tecnici di interconnessione previsti dal paradigma 4.0.

Anche per i beni immateriali, il decreto attuativo conferma la necessità dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i software AI, tale requisito implica che il sistema dialoghi in modo automatico e bidirezionale con i macchinari, gli impianti o i sistemi MES/ERP dell’impresa, secondo le caratteristiche tecniche definite nelle circolari applicative del MISE/MIMIT.

Un software AI utilizzato esclusivamente per funzioni amministrative, gestionali o di supporto decisionale aziendale di carattere generale — ancorché tecnologicamente sofisticato — non soddisfa il requisito di strumentalità alla trasformazione digitale del processo produttivo e non può essere ammesso all’agevolazione.

Meccanismo dell'iperammortamento

Il meccanismo dell’iper-ammortamento opera come maggiorazione del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili.

    • L’iperammortamento funziona ampliando la base di costi su cui calcolare l’ammortamento o il canone, con conseguente riduzione della base imponibile.
    • Viene applicato solo su beni iscritti nell’attivo patrimoniale dell’impresa, soggetti ad ammortamento.
  • Il legislatore ha ribadito che non esista la base di calcolo per beni erogati in