L’uso della biometria in azienda richiede una valutazione rigorosa di necessità, proporzionalità e base giuridica. Tra GDPR, provvedimenti del Garante e AI Act, le imprese devono distinguere tra verifica e identificazione biometrica, adottando DPIA, privacy by design e governance adeguata.

Quali sono i rischi associati ai sistemi biometrici?

L’adozione di sistemi di verifica e identificazione biometrica, come il riconoscimento facciale o vocale, è in forte crescita in ambito aziendale, specie per finalità di sicurezza, controllo accessi e monitoraggio delle attività. Tuttavia, tali soluzioni presentano elevati rischi legali e operativi, poiché coinvolgono il trattamento di dati biometrici, qualificati dal GDPR come categorie particolari di dati.

I dati biometrici sono informazioni ottenute mediante un trattamento tecnico che permette di identificare una persona basandosi sulle sue caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali. I sistemi che li trattano sono quindi soggetti a restrizioni e requisiti particolari.

Quando si può utilizzare la biometria in azienda?

Il Garante della Privacy ha rilasciato nel corso degli anni numerosi provvedimenti che chiariscono le condizioni per l’uso dei sistemi biometrici. In base a questi, l’applicazione della biometria deve sempre rispettare i principi di necessità e proporzionalità.

Un utilizzo responsabile richiede:

    • Verifica che non esistano alternative meno invasive;
    • Definizione esplicita della base giuridica del trattamento;
    • Assenza di sovrastima nella funzionalità del sistema;
    • Esecuzione di una Data Protection Impact Assessment (DPIA);
    • Integrazione dei principi di privacy by design e security by default;
    • Presenza di una governance chiara per il ciclo di vita del sistema biometrico.

La differenza tra verifica e identificazione biometrica

Un aspetto fondamentale da comprendere – spesso sottovalutato – è la distinzione tra sistema di identificazione biometrica e sistema di verifica biometrica.

    • Identificazione biometrica: confronto “uno-a-molti” nel quale si cerca di stabilire l’identità di una persona confrontando i suoi dati con un database esistente.
    • Verifica biometrica: confronto “uno-a-uno” dove si verifica se una persona corrisponde all’identità dichiarata.

Questa distinzione ha ricadute importanti anche sul piano legislativo. Ad esempio, l’AI Act prevede restrizioni specifiche per l’identificazione biometrica ma considera le vere di verifica come meno invasive.

Il ruolo dell’AI Act e le nuove restrizioni

L’AI Act, regolamento europeo entrato in vigore nel 2024, introduce nuovi parametri di valutazione per i sistemi di intelligenza artificiale, distinguendoli per livelli di rischio. Questo impatta direttamente sull’adottabilità e sull’uso dei sistemi biometrici.

I sistemi di identificazione biometrica remota sono considerati di alto rischio. L’articolo 5 dell’AI Act vieta in generale l’uso di tali sistemi in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per finalità di intelligence o controllo, a meno che non siano previste:

    • Autorizzazioni da parte di autorità giudiziarie;
    • Valutazioni di impatto dei diritti fondamentali;
    • Garanzie procedurali per salvaguardare la legalità e la trasparenza.

Implicazioni operative per le aziende

Per le aziende che intendono implementare o continuano a utilizzare sistemi biometrici, si presenta l’esigenza di:

    • Governance: creare un piano complessivo di controllo e gestione del ciclo di vita del sistema;
    • DPIA: condurre una valutazione d’impatto della protezione dei dati;
    • Privacy by design: integrare protezioni per la privacy fin dalla progettazione;
    • Compliance: verificare che il sistema rispetti il GDPR, l’AI Act e ogni altro strumento legislativo applicabile;
    • Consenso: qualora necessario, ottenere esplicite autorizzazioni dagli utenti;
    • Dominio: mantenere il controllo totale su dati e algoritmi per garantire trasparenza.

I rischi operativi più comuni

Nelle implementazioni aziendali, si osservano frequentemente alcuni errori ricorrenti tra le aziende:

    • Sovrastima del vantaggio tecnologico rispetto al rischio per la privacy;
    • Assenza di alternative non invasive;
    • Definizione incerta o mancante della base giuridica per il trattamento;
    • Omessa realizzazione della DPIA;
    • Assenza di logica di minimizzazione nel trattamento dei dati;
    • Non integrare principi di sicurezza e privacy fin dal concept.

Tali errori possono comportare gravi ritorsioni economiche, danni reputazionali per l’azienda, o invalidità dell’utilizzo stesso del sistema.

Linee guida per un uso sostenibile e legale

Per un’implementazione operativa e legale, le aziende dovrebbero seguire un percorso strutturato:

    • Fase iniziale: Valutazione dei requisiti operativi e della necessità tecnologica;
    • Identificazione del sistema: Scelta tra identificazione e verifica biometrica;
    • Valutazione rischio-privacy: DPIA, con coinvolgimento del DPO (Data Protection Officer);
    • Compliance tecnica: Introduzione di privacy by design;
    • Governo regolatorio: Creazione di un piano che include adempimenti GDPR e AI Act;
    • Monitoraggio e aggiornamento: Periodico controllo del rispetto degli obblighi;
    • Comunicazione: Informare i soggetti coinvolti in modo chiaro e trasparente.

Conclusione

La biometria in azienda non è solo una tecnologia funzionale: è una decisione complessa dal punto di vista legislativo, etico e operativo. I sistemi di identificazione biometrica richiedono una valutazione costante e un piano di protezione conforme al GDPR e all’AI Act.

Per le aziende che non intendono rischiare costi legali, penalità sanzionatorie o danni reputazionali, l’approccio consapevole e strutturato alle nuove normative e alle tecnologie risulta fondamentale nel momento in cui si sceglie di adottare o mantenere sistemi biometrici.