Il quadro normativo e il ruolo potenziale della PA

L’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede che gli uffici competenti nei procedimenti di autorizzazione, concessione, scelta del contraente e erogazione di sovvenzioni, contributi o sussidi debbano collaborare attivamente nella prevenzione del riciclaggio. Questo colloca la Pubblica Amministrazione al centro di una rete informativa capace di osservare assetti societari, flussi finanziari e comportamenti economici in una fase anteriore rispetto all’intervento investigativo.

Dati attuali di collaborazione: un divario evidente

Nel 2025 le comunicazioni provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni sono state solo 521, pari allo 0,3 % del totale ricevuto dalla UIF. Nel 2024 il valore era 1 264, perciò la riduzione ha raggiunto il 58,8 %. Il Rapporto annuale UIF 2025 registra 162 059 segnalazioni complessive, con una crescita dell’11,5 % rispetto all’anno precedente, ma la quota pubblica rimane marginale.

Dal periodo 2021‑2026 soltanto 63 amministrazioni hanno inviato almeno una comunicazione. La distribuzione è la seguente:

    • 23 Comuni
    • 6 Regioni, Province e Città metropolitane
    • 5 società pubbliche nazionali
    • 7 enti pubblici nazionali
    • 22 enti, società o aziende regionali e locali

Con 63 amministrazioni su più di 7 000 enti pubblici, la base di collaborazione è estremamente ristretta, soprattutto nei piccoli enti territoriali dove la familiarità con le valutazioni di sospetto è più bassa.

Le cause organizzative, culturali e procedurali

Lo studio SNA‑UIF del 2026 evidenzia che la difficoltà principale non è la mancanza di dati, ma la capacità di trasformare la norma in un processo stabile e operazionale. Perché la collaborazione funzioni è indispensabile:

    • personale formato e consapevole
    • responsabilità chiaramente attribuite
    • procedure interne ben definite
    • accesso rapido alle informazioni
    • canali di comunicazione efficaci verso il Gestore

In assenza di questi elementi, la normativa rimane un semplice obbligo formale, senza produrre risultati concreti.

Fattori chiave individuati dallo studio SNA‑UIF

L’analisi di 33 Gestori, provenienti da organizzazioni di diverse dimensioni e competenze, ha messo in luce quattro fattori ricorrenti, quantificati in occorrenze:

    • Efficacia della collaborazione con gli uffici a rischio: 19 occorrenze
    • Chiarezza delle finalità della collaborazione attiva: 16 occorrenze
    • Competenze dello staff e della filiera interna: 15 occorrenze
    • Integrazione tra presidio antiriciclaggio e altri obiettivi istituzionali: 14 occorrenze

Questi dati indicano che il problema è prevalentemente organizzativo e non tecnologico.

Il valore aggiunto della formazione pratica

Una formazione basata esclusivamente sulla normativa rischia di lasciare intatta la difficoltà principale: riconoscere un’anomalia in una pratica amministrativa apparentemente ordinaria. È necessario un percorso formativo che includa:

    • casi reali tratti da appalti, concessioni e contributi
    • analisi di bilanci, assetti societari e flussi finanziari
    • identificazione di indicatori di anomalia (es. concentrazioni anomale di affidamenti, subappalti ricorrenti, incongruenze tra dimensioni aziendali e valore delle commesse)

Solo così gli addetti potranno passare da una lettura formale a una lettura sintomatica dei fatti.

Motivazione individuale: il fattore umano

Le interviste condotte dallo studio hanno rivelato un elemento non previsto nella griglia iniziale: la motivazione personale. Impegno, spinta etica e dedizione influenzano direttamente la propensione a segnalare. Tecnologia e organizzazione possono aumentare la capacità dell’ente, ma le persone rimangono il punto di decisione finale.

Intelligenza artificiale e dati interoperabili

L’adozione di sistemi di IA e di piattaforme dati interoperabili può potenziare la collaborazione, a patto che:

    • i modelli siano trasparenti e verificabili
    • le segnalazioni generate siano sempre accompagnate da una responsabilità umana riconoscibile
    • le procedure includano verifiche di accuratezza e audit periodici

In pratica, l’IA dovrebbe fungere da supporto decisionale e non da sostituto del giudizio umano.

Proposta di modello operativo integrato

Un modello possibile, derivato dalle evidenze dello studio, prevede quattro pilastri:

    • Centro di competenza interno: un ufficio dedicato, con staff multidisciplinare (giuristi, economisti, esperti di dati), responsabile della ricezione, analisi e trasmissione delle segnalazioni.
    • Piattaforma dati condivisa: interoperabilità tra sistemi di gestione appalti, concessioni e contributi, con API standardizzate per l’estrazione automatica di indicatori di rischio.
    • Motore di IA spiegabile: algoritmo che rileva pattern anomali, fornisce un “score” di rischio e genera un report sintetico per il responsabile del procedimento.
    • Protocollo di responsabilità: ogni segnalazione deve essere firmata digitalmente dal RUP o dal responsabile di settore, garantendo tracciabilità e rendicontazione.

Il flusso operativo sarebbe:

    • Il RUP rileva una potenziale anomalia durante la fase di valutazione della gara.
    • Il motore di IA analizza i dati e suggerisce un livello di rischio.
    • Il responsabile interno verifica il risultato, aggiunge eventuali osservazioni e firma digitalmente la segnalazione.
    • La comunicazione viene inviata alla UIF entro i termini previsti.

Implementazione pratica e monitor